Gli allevamenti di animali da pelliccia non considerano minimamente le esigenze naturali dell’animale, puntando esclusivamente all’ottenimento di un manto folto e di bell’aspetto. Gli animali sono sottoposti a continuo stress, dovuto ad esempio alla mancanza del rispetto della territorialità con conseguente aumento degli atteggiamenti aggressivi.
Vivono in gabbie dalle dimensioni ridottissime, in cui anche il pavimento è in rete per facilitare la pulizia. Sono costretti a subire correnti d’aria e freddo, per favorire l’infoltirsi del pelo e le femmine divengono spesso “macchine” forzate alla riproduzione.
I metodi di soppressione in allevamento cambiano a seconda delle dimensioni dell’animale. Nel caso di animali più grossi, come le volpi, si usa l’elettricità infilando elettrodi nell’ano e nella bocca, oppure un proiettile nella nuca, o il soffocamento da gas.
I consumatori devono sapere che ogni cappotto in pelliccia, fodera o articolo con ornamento rappresenta l’intensa sofferenza di dozzine di animali intrappolati, allevati in fattorie o persino mai nati. Queste crudeltà termineranno solo quando la gente rifiuterà di comprare o indossare pelliccia.
La legge italiana che regolamenta l’attività di allevamento di animali per la produzione di pellicce è il Decreto Legislativo 146/2001 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”.
La legge stabilisce che tutti gli animali allevati con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali.
Poi però per i visoni, la stessa normativa consente agli allevatori di decidere se tenerli “liberi” in recinzioni oppure chiusi in gabbie di 35 x 70 cm e altezza 45 cm.
In Europa è vietato l’uso delle tagliole per la cattura di animali da pelliccia, così come l’importazione di pelli di animali catturati in altri paesi con questo metodo. La norma di riferimento è il Regolamento CEE 3254/1991.
Tuttavia, ci sono altre normative frutto di relazioni commerciali tra la Comunità Europea e paesi dove le catture di animali costituiscono un importante business come USA (Verbale concordato G.U.C.E. L219/26 del 7 agosto 1998), Russia e Canada (Accordo internazionale, G.U.C.E. L42/43 del 14 febbraio 1998, sono accordi bilaterali che consentono di introdurre nel mercato comunitario pellicce di animali catturati con metodi definiti “senza crudeltà”, ma che in realtà non sono altro che tagliole.